Statuto

marst2Finalità e scopi

Art. 1. È costituita un’Associazione senza scopo di lucro denominata “Società Italiana per gli Studi Kierkegaardiani”.

Art. 2. L’associazione ha sede in: c/o Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Filosofia e Beni culturali, Palazzo Malcanton-Marcorà, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia.

Art. 3. Scopi dell’associazione sono:

  • a. promuovere lo studio, la traduzione e la diffusione dell’opera di Kierkegaard, la conoscenza della sua epoca (“l’età aurea” della cultura danese), l’approfondimento della sua ricezione;

  • b. svolgere una funzione di servizio per quanti vogliano accostarsi allo studio di Kierkegaard;

  • c. favorire la reciproca conoscenza e la collaborazione tra studiosi italiani e stranieri e tra l’associazione e analoghe istituzioni internazionali.

A tal fine, l’associazione potrà organizzare e sostenere attività e manifestazioni culturali, seminari e convegni, pubblicare risultati di studi e ricerche, promuovere e patrocinare iniziative universitarie ed editoriali, organizzare corsi di specializzazione, intervenire e collaborare in manifestazioni nazionali e internazionali.

Ammissione e dimissioni

Art. 4. Possono far parte dell’associazione tutti coloro che condividano questi interessi.

La domanda di ammissione deve essere presentata dall’interessato per iscritto e deve indicare le proprie generalità, la propria qualifica, le motivazioni della partecipazione all’associazione.

Il consiglio direttivo voterà l’ammissione dell’aspirante socio.

Tutti i soci sono obbligati ad accettare le regole dettate da questo statuto.

All’atto dell’ammissione il socio è tenuto a versare un contributo in denaro, secondo quanto di anno in anno verrà stabilito dall’assemblea.

Le dimissioni saranno presentate sempre per iscritto.

Organi sociali

Art. 5. Sono organi dell’associazione:

  • a. l’assemblea dei soci;

  • b. il consiglio direttivo;

  • c. il presidente.

Assemblea

Art. 6. L’assemblea è formata da tutti i soci che si dividono in:

  • a. soci onorari, nominati direttamente dal consiglio direttivo e scelti tra coloro che siano stati segnalati per aver reso servizi importanti all’associazione; questi soci sono dispensati dal pagamento delle quote;

  • b. soci benemeriti: coloro che intendono sostenere economicamente l’associazione, versando una quota pari a dieci volte la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo;

  • c. soci sostenitori: coloro che sostengono l’associazione versando una quota pari a tre volte la quota annuale;

  • d. soci ordinari: coloro che s’impegnano a versare la sola quota annuale.

Art. 7. Hanno diritto di partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci.

L’assemblea degli associati è convocata, anche fuori della sede sociale, purché in territorio nazionale, dall’organo amministrativo, mediante raccomandata A.R., o notificata a mano, o mediante telegramma.

L’avviso di convocazione deve indicare la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione, da inviare a ciascun associato o da pubblicare sul sito ufficiale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

L’assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del consiglio direttivo o su richiesta scritta, indirizzata al presidente, di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti.

Art. 8. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L’assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza secondo le modalità previste dal precedente articolo.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe.

Art. 9. L’assemblea ordinaria delibera:

  • a. sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione dei fondi raccolti, sui lavori e le iniziative da intraprendere;

  • b. sull’ammontare dei contributi ordinari da versarsi da parte dei soci;

  • c. sull’approvazione di un eventuale regolamento interno e relative modifiche;

  • d. sulla nomina dei membri del consiglio direttivo;

  • e. su quanto altro di competenza per legge o per statuto.

Art. 10. L’assemblea straordinaria delibera:

  • a. sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;

  • b. sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;

  • c. sul trasferimento della sede in altro Comune del territorio nazionale.

Costituzione e deliberazioni dell’assemblea

Art. 11. L’assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare quando in prima convocazione siano presenti, in proprio e per delega, non meno della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto, da convocare almeno un’ora dopo la prima. Le delibere sono valide con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il cinquantuno per cento dei presenti.

Finanze e patrimonio

Art. 12. Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  • a. dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’associazione;

  • b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

  • c. da erogazioni, donazione e lasciti.

Le entrate dell’associazione sono costituite:

  • a. da quote annuali degli associati;

  • b. da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni ad esse;

  • c. da contributi dello Stato, Regione, Provincia, Comune o altri Enti;

  • d. da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attività sociale.

Perdita della qualità di socio

Art. 13. La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

  • a. per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio finanziario;

  • b. per decesso;

  • c. per delibera di esclusione dell’assemblea;

  • d. per decadenza, dopo due anni di morosità e dopo che sia rimasto senza esito un invito scritto a regolarizzare la propria posizione.

Consiglio direttivo

Art. 14. Il consiglio direttivo è formato da un numero di nove membri eletti dagli associati: essi durano in carica due anni, salvo diversa deliberazione dell’assemblea. In caso di dimissioni o di impedimento continuativo di un membro del consiglio direttivo subentra il primo dei non eletti nell’ultima elezione. In mancanza di non eletti la giunta può validamente proseguire il suo mandato fino alla scadenza naturale.

In ciascuna elezione si procede a un rinnovo parziale del consiglio direttivo in luogo di tre seggi. I seggi soggetti a rinnovo sono scelti in base all’anzianità di carica e, a parità di carica, per estrazione a sorte. È possibile la rielezione per altri due mandati.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Al suo interno il consiglio direttivo elegge il presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

Per meglio espletare le sue funzioni, il consiglio direttivo potrà inoltre dotarsi di regolamenti interni.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, se preventivamente autorizzate dal consiglio.

Fa parte di diritto del direttivo come membro aggiuntivo il direttore della pubblicazione ufficiale della S.I.S.K.

Riunioni del consiglio direttivo

Art. 15. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due componenti.

Compiti del presidente

Art. 16. Il presidente dirige l’associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il presidente può conferire al tesoriere e al direttore della rivista NotaBene la facoltà di eseguire le operazioni bancarie relative alla S.I.S.K.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, il consiglio stesso provvede a eleggere un nuovo presidente fino alla successiva assemblea ordinaria.

In caso di assenza o temporanea difficoltà ad agire, le sue funzioni saranno svolte dal vice presidente.

— Norme finali e generali —

Esercizi sociali

Art. 17. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Scioglimento

Art. 18. Sono considerate cause di scioglimento dell’assemblea, oltre quelle previste dal codice civile:

  • a. la riduzione degli associati a meno di sette;

  • b. la delibera di scioglimento dell’assemblea.

Nel caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’assemblea degli associati:

  • a. determina la modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo;

  • b. nomina fino a tre liquidatori anche tra non associati, fissandone i poteri.

Regolamento interno

Art. 19. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Rinvio

Art. 20. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.

Norme transitorie

Secondo quanto stabilito dall’assemblea costituente, in sede di atto costitutivo dell’associazione il comitato promotore si costituisce in consiglio direttivo provvisorio fino alla prima assemblea, designa al proprio interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere, procede all’iscrizione dei soci.

In deroga alla normativa prevista dal presente statuto la prima assemblea dell’associazione si riunisce in sede deliberante entro un lasso di tempo non superiore a otto mesi dal deposito legale, procede all’elezione delle cariche sociali e agli altri adempimenti previsti dallo statuto.